Sotto-sezione di 1 livello: Provvedimenti

Sotto-sezioni di 2 livello: Provvedimenti organi indirizzo-politico

 

INFORMAZIONI

La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Decreto legislativo.

La sezione è stata organizzata in modo tale che, cliccando sul nome di una sotto-sezione, sia possibile accedere alle informazioni della sotto-sezione stessa.

 

CONTENUTI

Da aggiornare ogni sei mesi

L'elenco dei provvedimenti adottati dai dirigenti e dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare:

  • Le autorizzazioni o concessioni

  • La scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

  • I concorsi e le prove selettive per l’assunzione del personale e professioni di carriera

  • Gli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

Una scheda, per ogni provvedimento indicando: l’oggetto, la spesa prevista, i principali documenti contenuti nel fascicolo

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.23

Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

 

DOCUMENTI

Delibere Consiglio di Istituto