Sotto-sezione di 1 livello: Organizzazione

Sotto-sezione di 2 livello: Organi di indirizzo politico-amministrativo

 

INFORMAZIONI

La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Decreto legislativo.

La sezione è stata organizzata in modo tale che, cliccando sul nome di una sotto-sezione, sia possibile accedere alle informazioni della sotto-sezione stessa.

 

CONTENUTI

  • Atti di nomina dei componenti con indicazione della durata dell'incarico

  • Curriculum

  • Compensi connessi all'assunzione della carica

  • Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

  • Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

  • Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

  • Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013

  • Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14,  c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado

  • Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche

  • Copia dell’ultima dichiarazione di redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.13 c.1 lett. a

Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Art.14

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

 

DOCUMENTI

Composizione Consiglio d'Istituto